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Condono edilizio in Zona Rossa Vesuviana: contributi

Pubblicato da elio gargiulo in Attualità · 7/5/2014 17:32:50
Tags: condonoediliziozonarossa

La rilasciabilità dei titoli abilitativi relativi a istanza di condono ex lege 47/85 e 724/94 è, come ben noto, subordinata all’acquisizione dei pareri ex art. 32 L. 47/85 e, sostanzialmente, alla formazione dei piani di dettaglio di cui all’art. 23 del P.T.P. dei comuni vesuviani.
Prima questione
Il rilascio dei pareri di cui all’art. 32 della Legge 47/85 e s.m.i. allo stato e, comunque, da oltre due anni risulta bloccato, forzatamente e deliberatamente, per un atteggiamento strumentale da parte della soprintendenza di Napoli che, appellandosi ad un parere dell’Avvocatura Generale  dello Stato, ha ritenuto non più praticabile il predetto nelle more dell’approvazione del Piano Strategico Operativo (P.S.O.) di cui alla Legge Regionale n. 21/2003.
Innanzitutto, si pone una prima necessità di dover chiarire se, appunto, la L.R. 21/03 non abbia già previsto nella stesura originale, la possibilità di rilascio di titoli abilitativi in sanatoria se è vero che l’art. 5, comma 1 riferisce il divieto esclusivamente alla realizzazione di interventi finalizzati all’incremento dell’edilizia residenziale quindi ad interventi edilizi da realizzarsi successivamente al rilascio del provvedimento e non già realizzati e oggetto di sanatoria.

Di seguito il richiamato art. 5 comma 1:

“Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla vigenza degli strumenti urbanistici  generali ed attuativi di cui all’articolo 2, o fino alla vigenza degli strumenti urbanistici così come adeguati ai sensi dell’articolo 3, o fino alla vigenza delle varianti di cui all’articolo 4, nei comuni individuati all’articolo 1  è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati all’incremento dell’edilizia residenziale, come definiti dall’articolo 2”.
In relazione a quanto formulato dall’Avvocatura, peraltro, l’art. 2 comma 3 individua un nuovo strumento (piano strategico operativo) da redigersi a cura della provincia di intesa con la regione ed i comuni di cui all’art. 1, in ogni caso mai disciplinato da alcuna norma nazionale o regionale e, peraltro, non riconducibile agli strumenti urbanistici generali e attuativi che sono, appunto, di competenza del comune.
Il richiamato divieto è valido fino alla vigenza degli strumenti urbanistici generali ed attuativi ma, certamente, non del PSO come sostenuto dall’Avvocatura della Stato.
Ma questa è soltanto una prima ricognizione dalla quale appare evidente la strumentalità del parere dell’Avvocatura per aver ricondotto il divieto alla mancata approvazione del PSO.
Essa, invece, va integrata con la necessità di identificare sicuri ed incontestabili riferimenti alla possibilità di rilascio dei titoli in sanatoria negli immobili ricadenti nei Comuni della Zona Rossa.

Rinunciando a proporre puntuali emendamenti, procediamo con il seguente dubbio che dovrà essere chiarito dall’esperto dell’Ordine avv Tammaro Chiacchio:
L’art. 15 del disegno di legge (dL) di interesse, così come attualmente formulato anche a seguito di contributi (!?!) e con gli emendamenti proposti alla Legge regionale 21/03, appare idoneo a definire un quadro certo ed incontestabile per l’azione amministrativa in materia di condono o rischia, per non aver mai citato espressamente la fattispecie, di essere ancora esposto a dubbi interpretativi?
In ogni caso, non sarebbe stato sufficiente una interpretazione autentica della legge in esame con un parere reso dall’Avvocatura Regionale da opporre a quello dell’Avvocatura dello Stato?
In ogni caso e a titolo esemplificativo, potrebbe essere introdotto l’emendamento dell’art. 5 comma 2 della LR 21/03:
Restano esclusi dal divieto della presente Legge il rilascio dei titoli abilitativi connessi agli immobili già realizzati oggetto di istanza di sanatoria ex lege 47/85 e ss.mm.ii. nonchè
gli interventi edilizi di cui alle lett. a, b, c, d, del comma 1 dell’art. 3 del DPR 380/01 su tutti gli immobili esistenti ferma restando l’applicazione del successivo art. 6.
Seconda questione
Pur avendo eventualmente rimosso le problematiche di cui al primo punto, dalla lettura del dL apparirebbe una permanenza del ruolo della Soprintendenza in ordine al rilascio dei pareri subordinati, come è noto, alla formazione dei Piani di Dettaglio di cui all’art. 23 del P.T.P., da ritenersi vigente fino all’approvazione del PPR.
Se così è, come è noto, l’attività della Soprintendenza, anche epurata degli atteggiamenti strumentali di cui sopra continuerebbe ad essere condizionante, come ha fatto per decenni e per altri profili, l’andamento dei procedimenti sia per la limitatezza dei pareri che potrebbe rilasciare per mese (20/30 con la conseguenza di tener in vita i procedimenti mediamente per altri trent’anni) sia per la difficoltà di pervenire alla concertazione dei piani di cui al predetto articolo 23 del PTP come integrata dal Protocollo di Intesa tra Regione e Soprintendenza del 25/07/2001.
Per ovviare a tali disagi politico amministrativi si evidenzia la necessità di pervenire ad una norma (anche transitoria nel disegno di legge in discussione?) in grado di velocizzare questi procedimenti ovvero ad un protocollo integrativo per effetto dei quali, nelle more della formazione del PPR, si possano definire percorsi semplificati e certi nei tempi per pervenire al conseguimento degli obiettivi (piani).
La norma dovrebbe contenere dettagli in ordine al Piano di cui all’art 23 per i seguenti aspetti:
Che cosa contiene >>> linea guida
Chi lo approva e come è perfezionata la sua formazione
Che effetti dispiega in ordine alla velocità di risposta da parte della soprintendenza


Riferimenti normativi

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DEI COMUNI VESUVIANI
Art. 23 - Piano di dettaglio della opere abusive
Il presente piano territoriale paesistico è stato redatto valutando ai fini della tutela paesaggistica lo stato di fatto del territorio in presenza di tutte le costruzioni esistenti riportate nelle ortofotocarte sulle quali è stata disegnata la zonizzazione, parte integrante del piano stesso.
Nelle aree, anche vaste, dove si addensano le opere abusivamente eseguite, il parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 verrà reso in conformità alle prescrizioni contenute in un piano di dettaglio da redigersi entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano a cura del Ministero per i BB.CC.AA. e con il supporto degli Uffici Tecnici dei Comuni interessati. Detto piano è finalizzato ad una valutazione specifica della compatibilità delle opere abusivamente realizzate con il grado di compromissione ambientale della relativa area.

PROTOCOLLO D'INTESA tra Regione Campania e Soprintendenza ai Beni Ambientali ed  Architettonici di Napoli e Provincia (per il coordinamento delle funzioni in materia di sanatoria degli interventi edilizi abusivi realizzati in aree soggette a vincolo paesistico-ambientale nella Provincia di Napoli) del 25/07/2001
ARTICOLO  6
I Comuni ricompresi nell'ambito di applicazione dei Piani Territoriali Paesistici dei Comuni vesuviani e dell'isola di Ischia, approvati con D.M. 28 dicembre 1998 e D.M. 8 febbraio 1999, possono provvedere, per le aree anche vaste in cui sia stato rilevato e riconosciuto l'addensamento degli interventi edilizi abusivamente eseguiti, ed ai sensi dell'articolo 23 del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni vesuviani e dell'articolo 19 del Piano Territoriale Paesistico dell'isola di Ischia, alla redazione di appositi strumenti  programmatori, ovvero alla elaborazione di intese ed accordi istituzionali, nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente protocollo, potendo ricorrere anche a speciali forme di collaborazione ai sensi dell'articolo 150, terzo comma, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.





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